Con la circ. n. 192023, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote, gli importi reddituali (massimale e minimale di
reddito), nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni
speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.
Va subito evidenziato come, in seguito alla variazione in aumento dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo riferita al biennio 2021/2022, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini
del calcolo della contribuzione dovuta per il 2023, risultino notevolmente incrementati rispetto allo scorso anno.
Infatti, il minimale di reddito da prendere in considerazione per quest’anno ai fini del calcolo del contributo IVS
dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 17.504 euro (erano 16.243 euro lo scorso anno), mentre il
massimale di reddito ammonta a 86.983 euro (80.465 euro nel 2022) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni
prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 113.520 euro (erano 105.014 euro lo scorso anno) per coloro che si sono
iscritti a partire da tale data.
Invece, in merito alla contribuzione IVS eccedente il minimale, l’INPS rende noto che il contributo è dovuto sui
redditi prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di 17.504 euro, con applicazione delle
aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per quest’anno, è pari
a 52.190 euro annui (erano 48.279 euro nel 2022), mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre
applicazione l’aumento dell’aliquota dell’1% ex art. 3-ter del DL 384/92.
E proprio con riferimento alle aliquote contributive applicabili per il 2023, nella circolare in parola si conferma il
valore dell’aliquota base raggiunto ancora nel 2018 ai sensi dell’art. 24 comma 22 del DL 201/2011, fissato al
24%, e soggetto a specifici incrementi o riduzioni.
In particolare, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l’aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs.
207/96, prevista ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, il cui importo, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, è incrementato dallo 0,09% allo 0,48% per volontà dell’art. 1 comma 380 della
L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).
In pratica, per gli iscritti alla Gestione commercianti l’aliquota complessiva è pari al 24,48%,mentre per gli iscritti
alla Gestione artigiani la misura si colloca al 24%.
I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (art. 59 comma 15
della L. 449/97), mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura
del 23,25% per gli artigiani (22,80% lo scorso anno) e del 23,73% per gli iscritti alla Gestione commercianti
(23,38% nel 2022).
Sul punto, l’INPS precisa che per questi ultimi soggetti, l’aliquota contributiva ridotta al 23,25% per gli artigiani
e al 23,73% per commercianti, opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, fissato nella
misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).
Tutto ciò premesso, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2023 risulta così determinato: per i
titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 4.208,40 euro annui
(4.077,12 euro per i coadiuvanti “under 21”) per gli iscritti alla Gestione artigiani, ovvero pari 4.292,42 euro
(4.161,14 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali.
Sulla base dei predetti valori è poi possibile calcolare gli importi per i periodi inferiori all’anno solare. In pratica,
il contributo sul minimale risulta pari a 350,70 euro mensili per gli artigiani (339,76 euro per i coadiuvanti con
età inferiore ai 21 anni) e a 357,70 euro per gli esercenti attività commerciali (346,76 euro per i coadiuvanti con
età inferiore ai 21 anni).
Per quanto riguarda, invece, il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando ilmodello F24,
nella circolare in commento si precisa che quelli dovuti sulminimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate,
alle scadenze del 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre del 2023 e del 16 febbraio 2024.
Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2022,
primo e secondo acconto 2023, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.
Infine, l’INPS ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere
reperiti, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione “Dati del mod. F24”, contenuta nel
“Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf il modello da utilizzare per
effettuare il pagamento.