E’ stata prorogata al 31/10/2023 la scadenza per la regolarizzazione delle irregolarità formali.
L’art. 1 co. 166 – 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) prevede una sanatoria degli errori
e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse
in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31.3.2023 e il
31.3.2024 (con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023).
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 31.3.2024.
In base all’art. 1 co. 166 della L. 197/2022, sono sanabili le “irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di
obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile
ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività
produttive e sul pagamento di tali tributi”.
Ai fini della definizione, è necessario versare 200,00 euro “per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono
le violazioni”.
Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d’imposta: se diverse violazioni
sono state commesse in un unico periodo d’imposta, occorre pagare solo 200,00 euro.
Mentre se solamente due violazioni sono state commesse in due periodi d’imposta diversi, occorre
pagare 400,00 euro.
La definizione non si perfeziona solo con il pagamento, posto che, ai sensi dell’art. 1 co. 168 della L.
197/2022 è necessaria la rimozione delle irregolarità o delle omissioni entro il 31.3.2024