Comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità 2023 dal 1° al 31 marzo
Da quest’anno il credito d’imposta è riconosciuto solo per gli investimenti sulla stampa
Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta
investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti
effettuati o da effettuare nel 2023. Lo ha ricordato ieri il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria, con
una notizia pubblicata sul proprio sito.
In linea generale il bonus pubblicità è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non
commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili.
Dal 2023, tuttavia, il credito d’imposta spetta nellamisura del 75% del valore incrementale degli investimenti
effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel
limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL
50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022; si veda “Dal 2023 tax credit investimenti pubblicitari solo
sulla stampa” del 27 aprile 2022).
Rispetto all’anno 2022, quindi:
– viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75%
del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’incremento minimo dell’1%
dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di
informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
– non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche,
analogiche o digitali.
Restano comunque fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Sul punto, la notizia di ieri ricorda che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico,
disciplinato dall’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.
L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini della concessione dell’agevolazione,
l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è tuttavia rilevante, posto che nell’ipotesi di
insufficienza delle risorse disponibili è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto
dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.
Tanto premesso, per accedere al bonus pubblicità 2023 è necessario inviare la domanda tramite i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area
riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
_______________
Studio Ballardini Srl
In particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la
“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che, come rilevato dal Dipartimento per l’Informazione
e l’editoria, è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o
da effettuare nell’anno agevolato.
Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, nelle FAQ, che nessun documento deve
essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle
spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità). Il beneficiario è comunque tenuto a
conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione
a sostegno della domanda.
In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per
l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con
l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Stando alle istruzioni per la compilazione delmodello, salvo successivemodifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio
2024 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione
sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.
Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà
pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione
del credito di imposta.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97,
presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il
codice tributo “6900”.