Il DLgs n. 125 del 6 settembre 2024 è intervenuto sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Con tale intervento le soglie relative allo Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del 25% rispetto a quelle previgenti. Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.
Conseguentemente, l’art. 2435-bis comma 1 del codice civile, che tratta del bilancio in forma abbreviata, viene modificato come segue: “le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale attivo di Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.”
Risulta, inoltre, modificato l’art. 2435-ter comma 1 del codice civile, che tratta invece del bilancio delle micro-imprese, nel seguente modo: “sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 2435-bis del codice civile che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale attivo di Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.”
Con riferimento al bilancio consolidato è stato, invece, modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitariamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250 unità.”
Tale modifica ai limiti dimensionali è stata apportata con il fine di estendere il numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.
Si precisa che il DLgs 125/2024 non contiene una specifica norma di decorrenza. Un’indicazione in merito può essere fornita dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/UE, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1°gennaio 2024.
Campodarsego 19.09.2024
Studio Ballardini