Dal 1° ottobre scatta l’obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili per le imprese – anche
quelle non qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
L’obbligo di ricorso alla patente a punti emerge non solo esclusivamente per coloro che partecipano alla realizzazione di
un’opera all’interno di un cantiere temporaneo o mobile (come avviene invece per il piano operativo di sicurezza, Pos), ma
l’obbligo è destinato a imprese e lavoratori autonomi a prescindere che siano coinvolti nella realizzazione dell’opera o siano
impiegati in attività di supporto: ne deriva che chiunque acceda al cantiere (lavoratore dipendente, datore di lavoro o
lavoratore autonomo) è tenuto a presentare la patente a crediti, anche per attività quali pulizie, manutenzione, controllo
del cantiere, installazione di strutture e ulteriori attività.
Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e
le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che sarà operativo
dal 1° ottobre, attraverso Spid o Cie. Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è
consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato (nel caso abbia già
accertato l’assenza dei requisiti da parte del richiedente).
Non essendo ancora pubblica la piattaforma e la sua modalità di utilizzo, la circolare pubblicata in data 23/09/2024 dall’Inl
informa che in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile inviare un modello (in allegato)
con un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti a
dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it che avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024.
L’operatore deve presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Inl entro la stessa data perchè
dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo,
anche tramite di un soggetto delegato, inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf.
Per il rilascio della patente è richiesto quanto segue:
il possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio;
l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di
lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/2008;
il possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
del Documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente;
l’avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla
normativa vigente.
Il riferimento ai “casi previsti dalla normativa vigente”, è dovuto al fatto che non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le
categorie di soggetti interessati: a titolo d’esempio il Dvr non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di
lavoratori. L’iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del Durc e della certificazione di regolarità fiscale è attestato
con autocertificazione, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del Dvr e la designazione del Rspp è attestato con
dichiarazioni sostitutive.
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono presentare al portale Inl l’autocertificazione del possesso del
documento equivalente alla patente a crediti (Paesi Ue) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la
legge italiana (Paesi extra Ue); in alternativa devono richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori
autonomi italiani. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti,
accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato ai sensi della soglia massima di
100 crediti complessivi. L’incremento dei punti può avvenire in base all’anzianità dell’azienda al momento della richiesta
della patente (fino a 10 crediti), oppure per la mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio previsto un
incremento biennale di un credito sino a un massimo di 20 crediti.
Ulteriori 40 crediti possono essere riconosciuti in base a misure di prevenzione, certificazione, asseverazione e formazione
previsti nella tabella allegata al DM.
Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’incremento dei
punti viene sospeso fino alla definizione del provvedimento.
Il punteggio della patente subisce decurtazioni correlate ai provvedimenti definiti nei casi e nelle misure del Decreto. E’
stato specificato che se nell’ambito dl medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono
decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti
dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dii soggetti responsabili di almeno una delle violazioni.