Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 1 lett. a) del DLgs. 125/2024 all’art. 2435-bis
co. 1 c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ovvero le società non quotate) possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000,00 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000,00 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000,00 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000,00 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità (invariato).
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2435-bis co. 8 c.c., le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 co. 1 lett. b) del DLgs. 125/2024 all’art. 2435-ter
co. 1 c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese (cui è dedicato lo specifico regime semplificato per la redazione del bilancio) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000,00 euro (ove in precedenza il limite era 175.000,00 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000,00 euro (ove in precedenza il limite era 350.000,00 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (invariato).
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2435-ter co. 4 c.c., le società che si avvalgono delle semplificazioni ivi previste devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria, quando, per il secondo esercizio consecutivo, superano due dei limiti sopra indicati.
Ai fini di un più rapido confronto, si riportano i nuovi limiti nella seguente tabella.
Limiti dimensionali | Micro imprese | Bilancio abbreviato | Bilancio ordinario |
Totale dell’attivo dello Stato patrimoniale | ≤ 220.000 euro | ≤ 5,5 milioni di euro | > 5,5 milioni di euro |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni |
≤ 440.000 euro | ≤ 11 milioni di euro | > 11 milioni di euro |
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio |
≤ 5 unità | ≤ 50 unità | > 50 unità |
Verifica del superamento dei limiti
In riferimento alle società di nuova costituzione, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato “nel primo esercizio” di attività.
Peraltro, la facoltà di redigere il bilancio abbreviato oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese sussiste già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati[1].
Laddove il primo esercizio di attività sia inferiore (o superiore) a 12 mesi, in base al tenore letterale della norma, sembra potersi (doversi) escludere la necessità di ragguagliare ad anno i valori di riferimento, ma in dottrina sono presenti anche opinioni discordi.
In riferimento alle società già in attività, il superamento dei limiti dimensionali deve essere verificato “per due esercizi consecutivi”.
Peraltro, i parametri da rispettare non devono necessariamente essere coincidenti (documento CNDCEC 15.4.2009, § 2). Risulta, quindi, possibile applicare le semplificazioni in esame laddove in un esercizio non siano superati due parametri, mentre nell’esercizio successivo non siano superati parametri diversi.