Le Certificazioni Uniche 2025 devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

– in generale, entro il 16.3.2025, termine che cadendo di domenica è slittato a lunedì 17;

– se contengono esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, entro il 31.3.2025 (per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2 co. 5 del DLgs. 108/2024);

– entro il 31.10.2025 (termine per la presentazione del modello 770/2025), se contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

È prevista la non applicazione di sanzioni:

– nei casi di errata trasmissione della certificazione, se si provvede all’invio della certificazione corretta entro i 5 giorni successivi alla scadenza;

– in caso di scarto dell’intero file, se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza;

– in caso di scarto di singole certificazioni, se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Da un punto di vista letterale, tali ipotesi non sono però riferite anche alle Certificazioni Uniche che devono essere trasmesse entro il 31.10.2025.

Tale disparità di trattamento sanzionatorio non appare però giustificabile e le suddette ipotesi di non applicazione delle sanzioni dovrebbero essere oggetto di un’interpretazione estensiva.