Con la circolare n. 10/E/2025 e con la risposta a interpello n. 192/E/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.L. n. 19/2025.

Novità Legge di Bilancio 2025

Si ricorda che l’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, che disciplina la tassazione dei fringe benefit derivanti dall’uso promiscuo di veicoli aziendali, è stato modificato dai citati provvedimenti, allo scopo di incentivare la diffusione di veicoli a basse emissioni e a disincentivare l’utilizzo di mezzi più inquinanti, in linea con gli impegni assunti a livello europeo e internazionale.

Per effetto delle novità, dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e veicoli consegnati a partire da tale data, il fringe benefit da assoggettare a tassazione viene determinato forfettariamente nel 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI. Tale percentuale è significativamente ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per gli ibridi plug-in. La circolare sottolinea che la nuova disciplina si applica solo se ricorrono congiuntamente i 3 requisiti: immatricolazione, stipula del contratto e consegna a partire dal 1° gennaio 2025. Viene, inoltre, ribadito che la concessione in uso promiscuo non è un atto unilaterale, ma richiede l’accettazione del lavoratore, formalizzata tramite sottoscrizione dell’atto di assegnazione e consegna effettiva del veicolo.