La Cassazione, con l’ordinanza n. 28338 del 25.10.2025, ha stabilito in tema di accesso presso un locale ad uso promiscuo con l’abitazione, che l’uso promiscuo ricorre non soltanto se gli ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale, ma ogni qual volta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell’attività commerciale nei locali abitativi.

A tale fine la sola porta di collegamento tra l’abitazione e i locali in cui si svolge l’attività professionale non fa sorgere il requisito dell’uso promiscuo.

Occorre, pertanto, verificare  se vi sia un’agevole comunicazione fra gli ambienti, che si misura nella facilità di trasportare i documenti contabili nelle stanze dell’abitazione (Conforme Cass. 6.10.2020 n. 21411).