Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi e IVA va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa.
Entro il 31.12.2025 vanno notificati gli accertamenti sull’anno 2019 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2020) in caso di dichiarazione presentata.
In caso di dichiarazione omessa, invece, entro il 31.12.2025 vanno notificati gli accertamenti sull’anno 2017 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2018).
Dal 31.12.2025 non opera più la proroga degli 85 giorni di cui all’art. 67 co. 1 del DL 18/2020 (art. 22 del DLgs. 81/2025).
Bisogna però considerare eventuali cause di proroga, che possono ad esempio derivare dalla comunicazione di uno schema di atto (art. 6-bis co. 3 della L. 212/2000) o dalla consegna di un PVC (art. 5-quater co. 3 del DLgs. 218/97).
