In tema di indagini bancarie (artt. 32 co. 1 n. 7 del DPR 600/73 e 51 co. 2 n. 7 del DPR 633/72), la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza n. 40607/19 e 34583/20 dell’8.1.2026 (Caso Ferrieri e Bonassisa), ha ritenuto che l’Italia violi l’art. 8 della Convezione.
Nella specie la Corte EDU ha rilevato che:
– la legislazione nazionale lascia eccessiva discrezionalità agli Uffici finanziari ad accedere ai dati bancari dei contribuenti in quanto non è necessariamente richiesta una autorizzazione motivata;
– il controllo giurisdizionale è insufficiente.
