Il super bollo auto è un’addizionale erariale che si applica alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di maggior potenza ex art. 23 co. 21 del DL 98/2011.

Mancando una normativa che regola i termini di decadenza e prescrizione, si fa ricorso all’analogia rispetto ad altri tributi.

Secondo la C.G.T. II Basilicata 22.1.2025 n. 9/1/25, in tema di cartella notificata e preceduta dall’avviso di accertamento sul super bollo auto si applica il termine di decadenza biennale ex art. 25 co. 1 lett. c) del DPR 602/73.

Sul termine di prescrizione operano diversi orientamenti:

– per la C.G.T. II Lombardia 26.8.2025 n. 1937/22/25 trova applicazione il termine triennale di prescrizione ex art. 5 co. 52 del DL 953/82 (C.T. Reg. Lombardia 4.7.2022 n. 2827/14/22 lo ha ritenuto operante sia per la notifica dell’avviso di accertamento che per quella della cartella di pagamento);

– per la C.G.T. I Napoli 18.11.2025 n. 19696/10/25 trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex dall’art. 2948 n. 4 c.c.;

– per la C.G.T. II Piemonte 3.7.2025 n. 496/2/25 trova applicazione il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.