Entro il prossimo 16 marzo deve essere versata la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri di cui all’art. 2215 c.c. e a tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72 e art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72).
Come chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 20.2.2025 n. 42, la tassa deve essere assolta indipendentemente dalla modalità di tenuta, cartacea o digitale, dei registri stessi, sussistendo comunque il presupposto impositivo.
IMPORTI DELLA TASSA DI CONCESSIONE DOVUTA DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Quanto agli importi che le società di capitali devono versare a titolo di tassa di concessione per il 2026 entro il 16 marzo, l’importo dovuto è parametrato al capitale sociale o al fondo di dotazione ed è pari a:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del-l’1.1.2026 ed eventuali successive variazioni rileveranno sulla tassa dovuta per il 2027.
SOCIETÀ DI CAPITALI
Tra le società di capitali obbligate al versamento rientrano le spa, sapa e srl, con l’esclusione delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, le quali provvedono, ove tenute, al versamento in base al numero di pagine (C.M. 3.5.96 n. 108, § 12.1.1).
SOGGETTI DIVERSI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
Per i soggetti diversi dalle società di capitali, il versamento della tassa non ha cadenza annuale ed è pari a 67,00 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.
Al riguardo, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 42/2025 ha confermato che la tassa di concessione governativa è dovuta anche in caso di tenuta di libri e registri con strumenti informatici, in quanto tale modalità non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Per la determinazione dell’importo dovuto da tali soggetti, si assume lo stesso criterio definito per l’imposta di bollo; pertanto, la tassa è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni) corrispondenti a 12.500 righe (o frazioni).
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento della tassa di concessione:
- per l’anno di inizio attività va effettuato prima della presentazione della dichiarazio-ne di inizio attività ai fini IVA (utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali);
- per gli anni successivi va eseguito entro il 16 marzo di ogni anno (utilizzando il mo-dello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno 2026).
