Altrimenti chi ci controlla non ci rispetta?
(Corte Europea dei diritti dell’uomo 5.3.2026 nn. 32961/18 e 32984/18)
In tema di accesso e verifiche fiscali, la Corte EDU a partire dalla sentenza del 6.2.2025 n. 36617/18 (c.d. “Italgomme”) e successivamente con le sentenze dell’11.12.2025 n. 32539/18 (c.d. Agrisud 2014 Srl) e dell’ 8.1.2026 n. 40607/19 e 34583/20 (c.d. Ferrieri e Bonassisa c. Italia), sta ripetutamente evidenziando una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Da ultimo si inserisce la sentenza del 5.3.2026 nn. 32961/18 e 32984/18 (c.d. Edilsud 2014 Srl) in cui, a fronte di un accesso presso l’abitazione dell’amministratore della società, che coincideva con la sede legale dell’impresa, la Corte ha osservato che l’autorizzazione del PM è priva di una motivazione sostanziale.
Sicchè, è necessario che l’autorizzazione sia effettiva e non generica e apparente e occorre un controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo.
Tale ultimo profilo non è stato oggetto di alcun intervento legislativo, nonostante con la modifica all’art. 12 della L. 212/2000 ad opera del DL 84/2025 si sia rafforzato l’obbligo di motivazione.
