Nel caso dei professionisti, l’art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR prevede un limite numerico alla rilevanza fiscale dei veicoli (autoveicoli, motocicli, ciclomotori). È così consentita la deducibilità delle relative spese e degli altri componenti negativi, nella misura del 20% e nel limite del costo massimo fiscalmente riconosciuto (18.075,99 euro in caso di acquisto dell’auto), per un solo veicolo in caso di esercizio della professione in forma individuale e per un veicolo per ogni socio o associato in caso di esercizio in forma associata.