Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta
Deducibilità al 70% sull’intero costo – Irrilevanza dell’addebito con fattura del fringe benefit (risposta a interpello DRE Emilia Romagna n. 909-622/2025)
Con riferimento alla deducibilità in misura pari al 70% dei costi degli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta ai sensi dell’art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, l’Autore rileva che secondo la DRE Emilia Romagna (risposta a interpello n. 909-622/2025) la forfettizzazione al 70% resta invariata anche nel caso in cui l’impresa provveda ad addebitare al dipendente, con apposita fattura mensile, la quota necessaria a sterilizzare il fringe benefit ex art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.
La percentuale di deducibilità va applicata all’intero ammontare dei costi dei veicoli ad uso promiscuo, compresa la quota di spesa imputabile al fringe benefit tassato in capo al dipendente (cfr. circ. 47/2008).
L’importo non deducibile per l’impresa, pari al 30% dei costi, resterebbe, quindi, non modificabile a prescindere dalla modalità scelta con il dipendente in relazione al reddito connesso all’uso privato del veicolo.
