L’art. 3 del DL 18.3.2026 n. 33, conv. L. 13.5.2026 n. 79, come modificato dall’art. 2 co. 1 del DL 22.5.2026 n. 89, ha previsto un credito d’imposta per il gasolio utilizzato come carburante dalle imprese esercenti attività di trasporto merci, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Provvedimento attuativo

Il credito d’imposta è attribuito alle condizioni e con le modalità che saranno definite da un successivo decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2.1      SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, aventi sede legale o stabile organizza-zione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter co. 2 lett. a) del DLgs. 504/95 (quindi sia per conto di terzi che per conto proprio).

2.2      MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta:

  • è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
  • è concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2026.

2.3      MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • entro il 31.12.2026.

Il credito d’imposta in esame non è soggetto:

  • al limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta agevolativi, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000).

2.4      IRRILEVANZA FISCALE

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi pas¬sivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

2.5      CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i me-desimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.