Novità del DL 62/2026 – Istruzioni (circ. INPS 3.7.2026 n. 72)
Con la circ. 3.7.2026 n. 72, l’INPS è intervenuto in merito all’esonero contributivo di cui all’art. 4 del DL 62/2026, destinato ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Lo sgravio contributivo in questione è:
– riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi;
– collegato a ciascun lavoratore under 35 stabilizzato;
– concesso nella misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.
L’esonero è riconosciuto esclusivamente per le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato – anche a part time – di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi ed effettuate tra l’1.8.2026 e il 31.12.2026. Le trasformazioni in questione devono riguardare, senza soluzione di continuità, i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30.4.2026.
Tra le varie, l’INPS precisa che il beneficio non si applica ai rapporti instaurati con lavoratori domestici, apprendisti e dirigenti.
Inoltre, non può essere incentivata la trasformazione a tempo indeterminato riguardante il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, mentre l’esonero contributivo può essere riconosciuto per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché quest’ultima sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
