Il nuovo testo normativo dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del ravvedimento operoso (in vigore per le violazioni commesse dalla data del 1° settembre 2024) sancisce che la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento sia ridotta al 25%, misura ridotta rispetto alla sanzione in vigore per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.

Dal 1° settembre 2024, inoltre, non è più prevista la differenza di riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso tra ciò che viene regolarizzato prima di due anni dalla violazione e ciò che viene regolarizzato dopo due anni dalla violazione (è prevista una riduzione da 1/7 della sanzione del 25%).

Nella tabella in area riservata sono esposte le tabelle e le principali casistiche.