In materia di tracciabilità dei rifiuti, dal 16.9.2026, i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI devono trasmettere il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale o xFIR), di cui all’art. 7 del DM 4.4.2023 n. 59.
A decorrere dal 16.9.20206, inoltre, per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità previste, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.
