Assegni senza provvista post-datati – Sanzioni – Intervenuto fallimento al momento della data indicata – Irrilevanza (Cass. 4.3.2024 n. 5688)

 La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 4.3.2024 n. 5688, ha stabilito che è sanzionabile l’amministratore di una società emittente di un assegno post-datato e senza provvista alla data indicata; ciò anche se la società rappresentata risulti, in questo momento, fallita, con conseguente divieto di eseguire pagamenti ai creditori.
In relazione agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della L. 386/90, in tema di emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, infatti, occorre considerare che:
– possono essere commessi da “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente;
– viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente il quale, non solo non si attenga al dovere di controllare l’andamento del proprio conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all’incasso, ma, oltre a fare affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la post-datazione degli assegni – indicativa, di per sé, di scarsa liquidità – il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione.