Convocazione assemblea per approvazione del bilancio entro il 28 giugno 2024

Avvalendosi del maggior termine dei 180 giorni, entro il 28 giugno 2024 deve essere convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2023.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2364 comma 2 del c.c., l’assemblea dei soci deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero il 29 aprile 2024, nel caso di periodo amministrativo concluso il 31dicembre 2023.

Il disposto normativo riconosce, tuttavia, la facoltà dell’organo amministrativo di derogare a tale scadenza, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni, ossia al 28 giugno 2024, qualora risultino soddisfatte alcune specifiche condizioni qualora: in primo luogo, è necessario che la proroga del termine sia prevista dallo statuto o dall’atto costitutivo e, successivamente, devono ricorrerei seguenti presupposti alternativi fra di loro:

  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (proroga “sistematica”) “ovvero”
  • lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società (proroga “occasionale”).

L’art. 2364 c. 2 c.c. è espressamente richiamato anche nella disciplina delle SRL dall’art. 2478-bis c. 1 c.c.

Le “particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società” non devono essere predeterminate dallo statuto, ma possano essere individuate caso per caso dagli amministratori.

In merito, sia dottrina che giurisprudenza hanno individuato alcune possibili motivazioni a giustificazione del maggior termine, le quali sono elencate di seguito:

  • dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell’assemblea, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
  • ampliamento dell’organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa;
  • società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società;
  • complessità di calcolo nella voce 20 del Conto economico correlate alle ipotesi di opzione per il consolidato fiscale (art. 117TUIR) o di trasparenza (art. 115 TUIR) in cui la società necessiti di ricevere dati da altre società per il calcolo delle imposte;
  • variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall’inizio dell’anno);
  • dimissioni del responsabile amministrativo con conseguenti ripercussioni sul funzionamento della struttura interna;
  • verificarsi di una causa di forza maggiore, come un furto, un incendio o un evento naturale, oppure decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio;
  • partecipazione della società ad operazioni straordinarie;
  • creazione (o esistenza) di patrimoni destinati a specifici affari ex artt. 2447-bis ss. c.c.