Obbligo per il revisore legale di segnalare la crisi d’impresa

 Lo schema di decreto correttivo del Codice della Crisi e dell’Insolvenza prevede diverse modifiche rilevanti, con l’obiettivo di migliorare la capacità degli istituti regolati dalla disciplina in oggetto nel perseguire le finalità dichiarate.

Fra tali modifiche emerge quella riferita alla formulazione dell’articolo 25-octies D.Lgs 14/2019 in riferimento alla segnalazione anticipata dell’emersione della crisi d’impresa.

In particolare, lo schema di decreto correttivo ha previsto l’obbligo, non solo per l’organo di controllo societario, bensì anche per il soggetto incaricato alla revisione legale di segnalare, per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti della crisi o dell’insolvenza dell’impresa.

La modifica sostituisce il primo periodo del comma 1 e lo riformula come segue: “L’organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, segnalano per iscritto, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17”.

La novità sostanziale riguarda il fatto di aver esteso anche all’organo incaricato alla revisione legale, oltre all’organo di controllo, la funzione di segnalazione della crisi d’impresa. Tale modifica è stata assunta dallo squilibrio che emergeva tra i ruoli e doveri del revisore legale e dell’organo di controllo dinanzi a questa tematica, che comportava il rischio di creare inefficienze nel perseguire gli obiettivi di segnalare tempestivamente la crisi.