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Rate non pagate entro il 31.5.2024 – Decadenza dalla rottamazione

 Il 31.5.2024 scade la prossima rata relativa alla rottamazione-quater (art. 1 co. 231 della L. 197/2022).

In caso di adesione, il contribuente può dilazionare gli importi in 18 rate:

– le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, sono scadute il 31.10.2023 e il 30.11.2023;

– le altre, scadono il 28.2 (15.3 ex DL 215/2023), il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

Essendo applicabile la tolleranza dei 5 giorni di ritardo, per la rata in scadenza il 31.5.2024 il tardivo versamento entro il termine del 5.6.2024 non comporta effetti pregiudizievoli.

Oltre tale termine, invece, l’inadempimento fa venir meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi. In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso. In aggiunta, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.

La rottamazione si perfeziona, infatti, solo con il tempestivo e integrale pagamento nei termini della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

Campodarsego 28.05.2024