Obbligo assicurativo per tutte le imprese – scadenza 31 dicembre 2024

L’articolo 1, commi 101 – 111 della Legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024,) ha introdotto una norma di carattere permanente che obbliga le imprese a stipulare polizza assicurative contro le calamità naturali, definite nella norma come “eventi catastrofali”.

Il termine di scadenza per la sottoscrizione della polizza è (al momento) il 31 dicembre 2024.

Quali danni

In particolare, la polizza deve coprire i danni riferiti a:

  • terreni;
  • fabbricati;
  • impianti
  • attrezzature industriali

allo scopo di tutelarsi dalle conseguenze di:

  • terremoti;
  • inondazioni ed esondazioni;
  • frane;
  • altre catastrofi,

che si possono verificare sul territorio nazionale.

Tuttavia, laddove l’immobile dovesse essere costruito in carenza delle autorizzazioni previste, oppure essere gravato da abuso edilizio anche sorto successivamente alla data di costruzione, l’obbligo non sussiste (sappiamo però a quali altri rischi si sottopone l’amministratore).

Quali imprese hanno l’obbligo e quali sono escluse

L’obbligo incombe su tutte:

  • le imprese con sede legale in Italia;
  • le imprese con sede all’estero ma con stabile organizzazione in Italia,

laddove tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.

L’unica eccezione è costituita dalle imprese agricole poiché queste sono già salvaguardate dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.

Si sottolinea che i lavoratori autonomi non hanno alcun obbligo, pur svolgendo la loro attività all’interno di edifici e utilizzando macchinari anche di rilevante valore (s’immagini, ad esempio, un dentista).

Le sanzioni in caso di mancata copertura assicurativa

Le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo vanno incontro al diniego di concessione di contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni, con il rischio dell’impossibilità di accesso anche alle sovvenzioni previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese di assicurazione, a loro volta, potranno essere multate dall’Ivass (sanzione da € 100.000 a € 500.000) laddove neghino la possibilità di sottoscrivere la specifica polizza.

Caratteristiche della polizza

Il contratto assicurativo deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 % del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

In attesa del Decreto attuativo

La norma prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.

Inoltre, il decreto potrà prevedere i criteri per aggiornare sia la franchigia sia l’ammontare del premio in proporzione al rischio.

Conclusioni

È evidente che nonostante la norma primaria prevede la mera “possibilità” di emanazione di un decreto attuativo, gli elementi da definire sono talmente numerosi ed importanti che il decreto diviene sostanzialmente obbligatorio.

Ed è per questo che sia le associazioni categoria delle imprese, sia quelle delle compagnie assicurative, stanno facendo pressione per far slittare il termine di scadenza per la sottoscrizione della polizza previsto per il 31 dicembre 2024.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordialmente.

Campodarsego 14.03.2024

Studio Ballardini