Fringe benefits: la posizione dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 5 del 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti inerenti alle nuove disposizioni della L. 213/2023, c.d. Legge di Bilancio 2024.

In particolare, in materia di reddito di lavoro dipendente con riferimento alle misure fiscali per il welfare aziendale, la circolare tratta nello specifico dell’estensione nell’ambito oggettivo dei c.d. fringe benefit e della detassazione dei premi di risultato, del trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto turistico e delle misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Di significativa rilevanza sono le delucidazioni che l’Agenzia delle Entrate fornisce in merito all’estensione dell’ambito di applicazione dei c.d. fringe benefit, in quanto precisa che, a partire dal 2024, tale estensione potrà includere per tutti i lavoratori dipendenti:

  1. “le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”;
  2. “l’erogazione diretta o il rimborso delle spese per l’atto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.”

Per quanto attiene in senso stretto alle spese rimborsabili, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto, a mezzo della circolare in parola, che siano rimborsabili:

  1. le spese sostenute per un contratto di affitto, considerando il canone risultante dal contratto di locazione registrato e pagato nell’anno;
  2. le spese relative agli interessi sul mutuo.

Laddove il datore di lavoro intenda procedere con l’erogazione o il rimborso delle già menzionate spese, dovrà accompagnare tale decisione a un’importante conservazione documentale.

A tal fine, il datore di lavoro potrà anche acquisire una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo lavoratore, dei presupposti previsti dalla normativa in oggetto.

Infine, è necessario che il lavoratore certifichi che tali somme non siano già state oggetto di rimborso, totale o parziale, da parte di altri datori di lavoro (di particolare rilevanza in caso di più rapporti nel corso della medesima annualità).