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NOTE CREDITO (VARIAZIONE IN DIMINUZIONE)

La normativa di riferimento sull’emissione di note di variazione iva è il Decreto del Presidente della
Repubblica 633/1972 (art. 26).
La nota di credito deve essere emessa nell’anno in cui si viene a conoscenza della variazione intervenuta.
Se, ad esempio, l’operazione di riferimento è del 2020ma la condizione che determina l’emissione della nota
di credito si verifica nel 2021, la stessa dovrà essere emessa nel 2021.
Generalmente, dal punto di vista IVA, se:
 è trascorso meno di un anno dall’operazione principale, la nota credito emessa dovrà riportare l’IVA;
 è trascorso più di un anno dall’operazione principale che va rettificata, la nota di credito non dovrà
riportare l’IVA.
È possibile usufruire del diritto al recupero dell’imposta in tre tipologie di situazioni, disciplinate dai commi
2 e 3 dell’art.26:
1. nel caso in cui si verifichi una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili,
che incidono sul rapporto contrattuale e produrre il venir meno del titolo negoziale;
2. nel caso di concessione da parte del cedente/prestatore di sconti o abbuoni previsti da contratto;
3. nel caso in cui il venir meno dell’operazione soggetta ad imposta trae origine da un accordo
sopravvenuto tra le parti volto a modificare le pattuizioni contenute nell’accordo originario, ovvero
dipenda da inesattezze della fatturazione ed errori materiali o di calcolo.
A seconda di tali casi, l’emissione della nota credito può essere soggetta o meno a limiti temporali:
 nei casi descritti ai punti 1 e 2, l’emissione può avvenire senza alcun limite di tempo;
 nei casi riportati al punto 3, l’emissione deve avvenire entro 1 anno dall’emissione della fattura a cui
si fa riferimento (ad esempio, nel caso di sconti e abbuoni non disciplinati da un contratto tra le parti
ma sopravvenuti successivamente, o nel caso di errata fatturazione, ossia di una variazione
necessaria per correggere un errore, per esempio di quantità o prezzo, nella fattura di riferimento).
Pertanto, se la variazione si riferisce ad una fattura di anni precedenti e quindi la nota di credito deve essere
emessa oltre il termine dell’anno previsto, in tal caso la nota di variazione deve essere fuori campo IVA e,
dunque, il suo importo deve far riferimento solo all’imponibile.
Occorre ricordare che il recupero dell’Iva deve rispettare il termine imposto dalla normativa (art. 19, comma
1, D.P.R. n. 633/1972 modificato dall’art. 2 del D.L. n. 50/2017), pena la decadenza dal diritto di detrazione.
Questo significa che se anche la nota di credito potrà essere emessa senza alcun limite temporale, il cedente
o prestatore potrà detrarne l’imposta a condizione che la rettifica sia operata, al più tardi, entro il termine di
invio della dichiarazione IVA dell’anno in cui è sorto il diritto di detrazione (“il diritto alla detrazione dell’Iva
sorge nelmomento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l’operazione si considera effettuata
ai fini Iva”).
Il termine è stato ridotto: fino al 2017 era biennale, ovvero entro il termine di “presentazione della
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”.

Buon lavoro.

Campodarsego 29.04.2024
Studio Ballardini